COMITATO REGIONALE SARDEGNA A.R.I.
VISTI
1) La risoluzione BN della Conferenza Amministrativa Mondiale delle Radiocomunicazioni di Ginevra del 1979;
2) Il D.M. 27/05/1974 (Decreto Togni), e D.M. 28/02/2000 del Ministero delle Comunicazioni (G.U. n° 65 18/03/2000);
3) La delibera dell'Assemblea Generale A.R.I. del 18/05/1992;
4) La delibera n° 93.C4 in data 03.04.1993;
5) Il Regolamento inerente la costituzione e funzionamento dellUnità R.C.E. in Sardegna, approvato dallAssemblea Straordinaria di C.R.S. in data 12.06.1994, attualmente in vigore;
6) Il Regolamento dellOrganizzazione A.R.I. Radiocomunicazioni di Emergenza (A.R.I. R.E.), approvato con delibera dellAssemblea Straordinaria A.R.I. del 09.11.1996 e successivamente depositato presso il Dr. Salvo MORSELLO, Notaio residente in Bollate (MI) di cui allatto rep. N° 26037, n° 5685 di raccolta in data 18.04.1997, debitamente registrato a Milano il 29.04.1997 al n° 6825, allegato sub/a al presente Regolamento per farne parte integrante;
7) il Regolamento del C.R.S. approvato in data 24.10.1999, che entrerà in vigore dalla data di approvazione dellAssemblea Nazionale A.R.I;
8) gli artt. 51 e 52 dello Statuto Sociale A.R.I.;
9) gli artt. 7, 8 comma 8.4, 27 del Regolamento di attuazione dello Statuto Sociale A.R.I.;
Ritenuto necessario, in considerazione del tempo trascorso, delle nuove esigenze e della normativa in essere, apportare delle modifiche, variazioni e opportuni adeguamenti al vigente Regolamento dellUnità A.R.I. R.C.E. in Sardegna, si propone per lapprovazione, il
REGOLAMENTO A.R.I. - R.E.

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLE RADIOCOMUNICAZIONI DEMERGENZA IN SARDEGNA
Articolo 1
Sono soli ed esclusivamente quelli di effettuare, ove richiesto dalla Pubblica Autorità preposta, le radiocomunicazioni alternative demergenza, in caso di defezione dei normali sistemi di comunicazione.
Questi, sono i compiti istituzionali affidati agli aderenti allOrganizzazione A.R.I. R.E., con esclusione di qualsiasi attività non pertinente con le radiocomunicazioni.
Per la realizzazione di tali compiti, la RADIOCOMUNICAZIONI DEMERGENZA (che per brevità, negli articoli seguenti, sarà indicata con la sigla ARI R.E.), potrà:
A) Studiare e predisporre gli opportuni piani operativi dintervento Regionali, Provinciali e Comunali
- B) Supportare Enti ed Autorità (o delegati preposti) alle Radiocomunicazioni demergenza, mettere a disposizione gli aderenti effettivi ed ausiliari, pienamente autosufficienti, in grado dintervenire tempestivamente.
- C) Promuovere, organizzare esercitazioni, attinenti ad attività di Protezione Civile.
Articolo 2
La struttura è composta di membri effettivi e da membri ausiliari Soci dell'A.R.I. che, spontaneamente e senza scopo di lucro, aderiscono a tale attività.
Il C.R.S. e le Sezioni, con Soci aderenti allARI R.E., potranno, se ritenuto necessario ed opportuno, iscriversi rispettivamente agli appositi Albi, Regionali, Provinciali e Comunali, alluopo preposti, purché rispondenti ai fini, scopi ed esigenze del nostro Sodalizio ed al presente Regolamento.
Articolo 3
Possono far parte dellARI R.E., quali membri effettivi, i Soci Ordinari dell'A.R.I. appartenenti a Sezioni della Sardegna., che abbiano raggiunto la maggiore età, che ne facciano richiesta, che diano sicura disponibilità in caso di necessità o desercitazione.
Articolo 4
Membri ausiliari
Possono far parte dell'ARI R.E., quali membri ausiliari i Soci Radio Club appartenenti alle Sezioni della Sardegna che abbiano raggiunto la maggiore età, che ne facciano richiesta,che diano disponibilità in caso di necessità o desercitazione.
Articolo 5
Domanda dammissione
Le richieste discrizione (vedi all.to B) allARI R.E., devono essere presentate al Presidente di Sezione, o suo delegato, il quale le trasmetterà al Responsabile Regionale (RR), o suodelegato, che le trasmetterà al Delegato Provinciale (DP).
Nel caso di non accettazione della domanda, la stessa dovrà essere motivata, quindi discussa nel Consiglio Direttivo della Sezione, con la presenza dell'interessato e se ancora respinta, dovrà essere sottoposta al parere del DP e del RR.
Articolo 6
La qualifica daderente alle Radiocomunicazioni di Emergenza si perde per:
- Mancato rinnovo della quota associativa A.R.I. o A.R.I. Radio Club:
- Dimissioni scritte:
- Esclusione.
Tale provvedimento è proposto dal Presidente o dal DS al Consiglio Direttivo di Sezione, che decide a maggioranza. La decisione deve essere comunicata al RR.. Non è ammesso ricorso avverso l'esclusione.
Sono motivo di esclusione il comprovato impedimento ad assolvere i compiti del servizio, la prolungata assenza ingiustificata dall'attività della struttura, l'aver commesso atti incompatibili con i fini istituzionali dell'A.R.I., o della struttura di ARI R.E.
La richiesta di espulsione dall'A.R.I., fatta dal Consiglio Direttivo di Sezione al Comitato Regionale Sardo, provoca l'automatica esclusione dalla struttura, ma permette la presentazione di ricorso al Comitato Regionale Sardo.
Se la richiesta despulsione non è convalidata, il C.R.S decide, motivandola in ultima istanza, sentito il CD della Sezione interessata.
In ogni caso chi non fa più parte, per qualsiasi motivo, dellARI R.E., è tenuto all'immediata, totale restituzione dell'eventuale materiale in dotazione.
Articolo 7
Il Presidente di Sezione, entro 15 giorni dall'insediamento del C.D. può nominare, per la parte operativa e organizzativa, un Delegato di Sezione (DS). Questi mantiene i rapporti con gli Enti e le Autorità locali, ed ha il compito di gestire il personale sia nelle fasi desercitazione, che demergenza. Relazionerà annualmente il DP sullattività svolta, comunicandogli lelenco degli aderenti
La Sezione dovrà dotarsi del Regolamento ARI R.E. Sezionale e del piano operativo Comunale dEmergenza approvato dal CD e dagli aderenti ARI R.E
La Sezione aderente allARI R.E. costituirà un fondo da destinare al rimborso delle spese sostenute dalla struttura ARI R.E., con apposite voci da inserire nel rendiconto annuale della stessa, inviandone copia al C.R.S.
Qualora la Sezione non partecipi annualmente ed ingiustificatamente, a più di due esercitazioni od operazioni demergenza che avvengano nel territorio di sua competenza, sarà esclusa dallARI R.E.
Il Delegato Provinciale (DP) sarà il Presidente della Sezione Capoluogo di Provincia, o un Consigliere della stessa; non essendo realizzabile questo, sarà nominato tra i DS. Il DP ha esclusivamente il compito di organizzare il servizio delle radiocomunicazioni di emergenza a livello Provinciale, armonizzando l'attività svolta dai DS
Il DP è il referente tecnico operativo presso la Sala Operativa Provinciale di Protezione Civile, mantiene i contatti operativi con la Prefettura e le Autorità Civili e Militari ed ha lobbligo di riunire i DS della Provincia; nel caso desercitazioni od allarmi dinteresse Provinciale e Comunali, ne dà immediata comunicazione al RR.
I DS, devono avvisare il DP nel caso desercitazioni o dallarmi che avvengano nel territorio di loro competenza.
Il DP concorderà con i DS, il Piano Operativo di Emergenza Provinciale; con il RR, l'attività a livello Regionale della Struttura e lo relaziona annualmente sull'attività svolta.
Il Presidente del C.R.S. (RR), qualora impossibilitato a svolgere lincarico, può nominare tra gli aderenti ARI R.E., il Delegato Regionale (DR). Il RR ha esclusivamente il compito di organizzare il servizio delle Radiocomunicazioni Alternative di Emergenza a livello Regionale, armonizzando l'attività svolta dai DP.
Il RR è il referente tecnico operativo presso la Sala Operativa Regionale di Protezione Civile, mantiene i contatti operativi con la Prefettura e le Autorità Civili e Militari ed ha lobbligo di riunire i DP.
Il RR, sentiti i DP, individua i mezzi operativi necessari, e ne farà eventuale richiesta alla Regione Autonoma della Sardegna, o ad altri eventuali Enti. Il C.R.S. costituirà un fondo ARI R.E., da destinare al rimborso delle spese sostenute.
Il RR, concorderà con i DP, il Piano Operativo di Emergenza Regionale.
Il RR, o il DR, sentiti i DP, relazionerà annualmente lassemblea del C.R.S., sull'attività svolta.
Articolo 10
a) Il presente Regolamento fa parte integrante del Regolamento del C.R.S., e dei Regolamenti delle Sezioni aderenti allARI R.E.; annulla e sostituisce a tutti gli effetti il precedente Regolamento del 12.06.1994, ed entrerà in vigore dalla data dapprovazione del C.R.S.
b) Copie del presente Regolamento e degli allegati, dovranno essere consegnate alle Sezioni, per opportuna conoscenza e norma, e a tutti gli aderenti all ARI R.E.
c) Per quanto non espressamente previsto, si faccia riferimento allo Statuto ARI, al Regolamento dAttuazione, al Regolamento del C.R.S., e a tutte le direttive emanate in materia.
Approvato nella riunione di Oristano del 20 Aprile 2000, dalla Commissione ARI R.E. del C.R.S. a seguito delle riunioni del
- 04.03.2000 presso la Sezione ARI di Sassari;
- 01.04.2000 presso la Sezione ARI di Quartu SE;
- 20.04.2000 presso Oristano.
Grazie per la collaborazione a: Giampaolo Bressan, IV3QBL, Delegato Regionale Friuli Venezia Giulia
Prima revisione: riunione dei componenti la Commissione del C.R.S. composta da:
IS0JMA Roberto Alaimo, Vice Presidente del C.R.S
IS0KEB Marco Petretto, Presidente della Sezione di Sassari
IW0UP Casimiro Mombelli, Componente del Direttivo della Sezione di Capoterra
IS0WWL Franco Carnevale, Componente del Direttivo della Sezione di Quartu SantElena
IS0AGY Elio Melini, Presidente della Sezione di Quartu SantElena