STATUTO
DELLASSOCIAZIONE A.R.I.
approvato
con D.P.R.. del 24 novembre 1977 nr.1105
ART.
1
L'associazione Radiotecnica
Italiana A.R.I. sorta il 01 gennaio 1927 dalla fusione dell'Associazione
Dilettanti Radiotecnici Italiani e del Radio Club Nazionale Italiano, acquista la
denominazione di Associazione Radioamatori Italiani A.R.I.
ART.
2
L'associazione ha sede legale
ed amministrazione a Milano.
ART.
3
Scopi dell'associazione sono:
a)riunire a scopi scientifici e culturali, con i
radioamatori;
b)assistere, con le modalità che saranno
stabilite dal Consiglio Direttivo mediante apposita regolamentazione, i titolari di
ascolto (SWL), nonché tutti coloro che si interessano ai problemi radiantistici ed
eventualmente alle attività collaterali;
c)dare incremento agli studi scientifici in campo
radiantistico promovendo esperimenti e prove;
d)costruire organo di
collegamento fra i Soci e la pubblica Amministrazione, in particolare per ciò che
concerne la disciplina dell'attività radiantisctica;
e)tutelare gli interessi dei
Soci nei confronti di Enti similari ed assisterli nei rapporti con la pubblica
Amministrazione;
f)mantenere relazioni con analoghe associazioni
estere e specialmente con la I.A.R.U. (International Amateur Radio Union) dalla quale
l'A.R.I. è filiazione per l'Italia;
g)costituire centri di Informazioni tecniche a disposizione dei propri soci;
h)distribuire ai Soci l'Organo Ufficiale
dell'Associazione.
ART.4
L'Associazione è apolitica ed
aconfessionale.
SOCI
ART.5
L'Associazione è composta da
Soci Effettivi, Juniores ed Onorari. Tranne quest'ultimi, essi sono tenuti a versare alla
Segreteria Generale, entro il periodo stabilito, una quota annuale che, per ogni anno,
sarà stata fissata da Consiglio Direttivo e resa nota entro e non oltre il 31 ottobre
dell'anno precedente. Il versamento della quota annuale, effettuato entro il termine di
cui sopra, non dà diritto a fruire dei servizi arretrati. Una parte della quota annuale
costituisce la quota di sezione che, con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo,
sarà attribuita dall'A.R.I. alla Sezione competente tramite il rispettivo Comitato
Regionale al quale ne spetterà una percentuale stabilita dal Comitato Regionale medesimo
per le proprie spese di gestione.
ART.6
I Soci Effettivi sono le
persone fisiche di ineccepibile moralità che abbiano raggiunto la maggiore età, che
godano dei diritti civili e che abbiano conseguita la licenza per l'impianto e l'esercizio
di stazione di radioamatori, sempre che tale licenza non sia stata definitivamente
revocata per cause imputabili alla condotta del titolare.
I Soci Effettivi facenti parte
di un medesimo nucleo familiare possono richiedere di versare la quota stabilita per i
soci Juniores pur conservando i diritti sociali. Il nucleo familiare riceve in tal caso un
solo fascicolo dell'Organo Ufficiale per ogni numero distribuito.
ART.7
I Soci Juniores sono le persone
fisiche che pure di ineccepibile moralità che, trovandosi nelle stesse condizioni
soggettivi dei Soci Effettivi, non abbiano tutta via la maggiore età. Essi sono tenuti a
pagare la metà della quota stabilita per i Soci Effettivi, non prendono parte alle
votazioni e non possono essere eletti nelle cariche sociali; la loro domanda di ammissione
dovrà essere validamente sottoscritta. Per il resto essi hanno gli stessi diritti dei
Soci Effettivi.
ART.8
I Soci Onorari sono nominati
dal Consiglio Direttivo per speciali benemerenze e come tali non hanno obbligo di versare
alcuna quota. Essi non prendono parte alle votazioni e non possono essere eletti alle
cariche associative, a meno che non siano Soci Effettivi.
ART.
9
La domanda di ammissione a Soci
deve essere indirizzata per iscritto alla Presidenza dellA.R.I..
Essa dovrà essere
controfirmata da due Soci presentatori e contenere lesplicita dichiarazione, da
parte del richiedente, di uniformarsi alle disposizioni e regolamenti in materia
radiantistica nonché alle norme statutarie ed alle deliberazioni degli organi direttivi
dellA.R.I.. La domanda, accompagnata dalla quota associativa annuale e da una quota
di immatricolazione che per ogni anno sarà fissata dal Consiglio Direttivo, dovrà essere
inoltrata tramite la Sezione competente la quale, mediante il proprio organo appositamente
designato dal Regolamento interno, vi apporrà il parere che , se negativo, dovrà essere
motivato. Il nome dellaspirante Socio dovrà essere pubblicato sullOrgano Ufficiale per eventuali opposizioni ed il
Consiglio direttivo dellA.R.I. non potrà quindi deliberare sulla domanda che un
mese dopo tale pubblicazione.
ART.
10
La deliberazione del Consiglio
Direttivo dellA.R.I. sullammissione om meno dellaspirante socio è
definitiva ed inappellabile; in caso di mancata ammissione, il Consiglio stesso non ha
lobbligo di indicarne il motivo. In questultimo caso al richiedente saranno
restituite la domanda e la quota versata, franche di spese, per lo stesso tramite
dinoltro.
ART.
11
Salvo le eccezioni previste dal
presente Statuto, i Soci in regolano con il pagamento della quota sociale hanno diritto :
a)
a prendere parte alle votazioni, sia nelle Assemblee di sezione che per referendum;
b)
a ricevere la tessera sociale ed a
fregiarsi con il distintivo sociale;
c)
a ricevere lOrgano Ufficiale dellA.R.I.;
d)
a servirsi della biblioteca
dellA.R.I. nonché dei centri di Informazioni Tecniche secondo le norme stabilite
dagli
appositi regolamenti;
e)
di usufruire delle facilitazioni eventualmente conseguite dallA.R.I.;
f)
a consultare lo schedario bibliografico;
g) ad usufruire del servizio QSL nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo
dellA.R.I.
ART.
12
La qualità del Socio
dellA.R.I. si perde per recesso o per esclusione:
a)
per recesso:
il Socio può in qualsiasi momento recedere dallAssociazione.
Perché possa avere effetto con
lanno successivo, la dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante
lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla segreteria Generale delA.R.I. non
oltre il 30 novembre.
Trascorso il termine suddetto,
il Socio recedente è tenuto a corrispondere le ulteriori annualità.
b)
per
esclusione: il Consiglio direttivo può in ogni momento procedere alla esclusione del Socio per morosità o per gravi motivi,
sentito il Comitato Regionale competente, e può immediatamente deliberare la sospensione
cautelativa dei diritti sociali. Nei casi di esclusione per gravi motivi, la deliberazione
consigliare, per essere valida, dovrà riportare la maggioranza prescritta dal comma 3 del
successivo Art. 26. Se lesclusione avviene per morosità, il Consiglio ha diritto di procedere contro lex Socio per il pagamento dellannualità in corso. Il Socio moroso è
comunque tenuto a corrispondere le quote sociali fino al regolare recesso o fino alla data
della esclusione; in ogni caso egli perde la sua qualità di Socio dopo due anni di
morosità continuata. Se lesclusione avviene per gravi motivi, sono restituiti
allex Socio tanti dodicesimi della quota annuale quanti sono i mesi che ancora
restano alla chiusura per lanno in corso.
ART.
13
Per fatti di minor gravità il
Consiglio Direttivo, sempre sentito il Comitato Regionale competente ed assunte quelle
informazioni che riterrà, ha la facoltà di sospendere con delibera non impugnabile ed a
suo insindacabile giudizio il Socio dallesercizio dei suoi diritti sociali per un
periodo non superiore a sei mesi.
ART.
14
Nel caso di applicazioni delle
sanzioni di cui al precedenti Art. 12, lettera b ed Art. 13, il Consiglio Direttivo , ove
lo ritenga opportuno, può rendere di pubblica ragione i motivi del provvedimento.
ART.
15
Ogni socio ha diritto di
reclamare verso il Consiglio direttivo contro lammissione di un Socio o contro la
permanenza nellassociazione di una persona che egli ritenga incompatibile con i fini
dellA.R.I. o priva dei requisiti necessari. Non è consentito reclamo contro le
delibere del Consiglio Direttivo che non ammettano un nuovo Socio, ne sospendano o ne escludano uno già Socio.
PATRIMONIO
ART.
16
Il patrimonio dellAssociazione è costituito:
a) dalla biblioteca ;
b) dalle donazioni, lasciti e
versamenti straordinari eventualmente fatti da Soci o da terzi.
Le eventuali eccedenze attive
della gestione annuale vanno al fondo riserva, lAssemblea può però deliberare il
loro investimento per laccrescimento del patrimonio sociale.
ART.
17
Sono organi
dellAssociazione:
a) lAssemblea Generale;
b)
il Consiglio Direttivo;
c)
il Collegio Sindacale.
ART.
18
Le assemblee Generali sono
composte da due delegati per ogni regione, secondo lordinamento amministrativo dello
Stato, che votano secondo quanto disposto dagli aArt. 40 e 53;
le Assemblee Generali possono
essere Ordinarie o Straordinarie
ART.
19
LAssemblea Generale
Ordinaria è convocata una volta allanno per una data che normalmente non sarà
posteriore al 30 aprile.
ART.
20
Lassemblea Generale
Straordinaria è convocata tutte le volte che
il Consiglio Direttivo od i Sindaci lo ritengono opportuno, oppure quando ne sia stata
fatta motivata richiesta da tante delegazioni regionali che rappresentino almeno un terzo
dei soci effettivi stessi, in regola con le quote.
ART.
21
Il Consiglio Direttivo
stabilisce di volta in volta la località di
convocazione delle Assemblee Ordinarie e Straordinarie.
ART.
22
La sede e la data
dellAssemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, con il relativo ordine del giorno,
saranno comunicate ai delegati Regionali almeno trenta giorni prima della data fissata
dellAssemblea . Le Delegazioni regionali che desiderino presentare proposte da
inserire allordine del giorno, devono
far pervenire il relativo testo scritto alla Segreteria Generale con congruo anticipo.
ART.
23
AllAssemblea Generale
Ordinaria devono essere sottoposti :
a) la relazione del Consiglio
Direttivo sullandamento economico e sul funzionamento dellAssociazione ;
b) il bilancio Consuntivo del
precedente anno solare ed il preventivo dellanno in corso ;
c) la relazione del Collegio
Sindacale ;
d) i provvedimenti di scioglimento
delle Sezioni, eventualmente deliberati dai Comitati Regionali ed impugnati dalle Sezioni
interessate ;
e) gli argomenti eventualmente
proposti sia dal Consiglio Direttivo, sia dal
Collegio dei Sindaci, sia dalle delegazioni Regionali, ed iscritti allOrdine del
giorno ai sensi del precedente Art. 22.
ART.
24
Il Consiglio Direttivo è
composto da 9 membri, di cui 8 eletti per referendum (Art. 33 e segg.) fra i Soci
Effettivi in regola con il pagamento della quota ed uno nominato dal Ministero delle Poste
e delle Telecomunicazioni. Questultimo membro è esonerato da ogni eventuale obbligo
di cauzione e non impegna la responsabilità
dello Stato nei confronti di chicchessia . Il Consiglio Direttivo a sua volta elegge tra i
propri membri un Presidente, due Vice Presidenti, un Segretario Generale, un Vice
Segretario Generale ed un Cassiere. I componenti del Consiglio Direttivo non possono ricoprire alcuna carica nella
organizzazione periferica
dellassociazione .
ART.
25
Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri che per Legge o
per Statuto non siano esclusiva competenza
dellAssemblea.
ART.
26
Per la validità del Consiglio
è richiesta la presenza di almeno 5 membri, nessuna
adunanza sarà validamente costituita se non sarà presieduta dal Presidente ( o, in sua
assenza, da un Vice Presidente) con lassistenza del Segretario (o, in sua assenza, del Vice Segretario Generale ) . Le delibere,
eccettuate quelle di cui al comma successivo, saranno valide se prese a maggioranza di
voci ; in caso di parità prevarrà il
voto del Presidente o del Vice Presidente che lo sostituisce. In nessun caso possono
essere adottate deliberazioni che non abbiano riportato almeno quattro voti favorevoli. Le
delibere di esclusione dei Soci per gravi motivi di cui allArt. 12, lettera b , per
essere valide dovranno sempre essere approvate con almeno sette voti favorevoli. Di tutte
le riunioni del Consiglio Direttivo sarà redatto sommario verbale e le deliberazioni
prese saranno pubblicate nellOrgano Ufficiale. Ciascun Consigliere intervenuto ha
diritto di far inserire a verbale le proprie dichiarazioni.
ART.
27
I componenti del Consiglio
Direttivo durano in carica tre anni e possono essere rieletti. In caso di vacanza e sino
ad un massimo di due consiglieri durante il triennio, il Consiglio Direttivo potrà
provvedere a sostituirli nominando consiglieri altri Soci Effettivi, a meno che il
consiglio stesso non preferisca indire apposite elezioni per colmare i vuoti. I
consiglieri così nominati durano in carico sino allo scadere del triennio in corso. Le
elezioni devono però essere senzaltro indette qualora i consiglieri venuti a
mancare siano più di due. In tal caso i consiglieri chiamati eventualmente in precedenza
dal Consiglio decadono ; essi possono però essere confermati con referendum.
ART.
28
I Sindaci sono eletti per
referendum un numero di tre effettivi e due supplenti
fra i Soci aventi i requisiti richiesti
per i Consiglieri .
ART.
29
Ai Sindaci spetta il controllo
generale sulla Amministrazione dellente e sulle votazioni a referendum ; in
particolare essi controllano
lorganizzazione dei referendum e lo scrutinio dei voti. I Sindaci non possono
ricoprire alcuna carica nellorganizzazione periferica dellAssociazione .
ART.
30
I Sindaci durano anchessi
in carica tre anni e possono essere rieletti. In caso di vacanza di un Sindaco i due
rimasti in carica provvedono a sostituirlo con
uno dei Sindaci supplenti, il quale durerà in carica sino allo scadere del triennio in
corso .
ART.
31
Tutte le cariche sociali sono
gratuite. Esse danno diritto al solo rimborso delle spese incontrate per lesecuzione
di eventuali particolari incarichi debitamente autorizzati dal Consiglio Direttivo ;
tuttavia questi, sentito il parere del Collegio Sindacale, può deliberare una
remunerazione per quei consiglieri investiti di particolari incarichi di direzione
amministrativa o tecnica. Il Consiglio Direttivo può deliberare che siano altresì
rimborsate, in tutto od in parte, le spese vive sostenute da coloro che devono partecipare
alle riunioni del Consiglio Direttivo od alla
Assemblea Generale, dai Sindaci nonché le spese di rappresentanza della Presidenza..
VOTAZIONE
E DELIBERE - ASSEMBLEE -
ART.
32
Le votazioni avvengono in
assemblea o per referendum.
ART.
33
a) Le votazioni per la nomina
degli otto membri del Consiglio Direttivo di cui allArt. 24 e per la nomina dei
Sindaci, sia Effettivi che Supplenti di cui allART.28, per la revisione o modifica
del presente statuto, per lo scioglimento dellAssociazione, per la disposizione del
capitale, nonché per la adozione di qualsiasi altro provvedimento di vitale importanza
per lAssociazione debbono avvenire per referendum personale, segreto e diretto tra tutti i Soci Effettivi, in
regola con il pagamento delle quote ed aventi il godimento di tutti i diritti sociali.
b) tutte le altre delibere non
contemplate nel precedente paragrafo possono essere
prese dallassemblea Generale, formata dalle delegazioni regionali di cui
allArt.18.
ART.34
Le votazioni per referendum
sono indette o dal Consiglio Direttivo o su voto dellAssemblea Generale, nel quale
ultimo caso il Consiglio dovrà indire il referendum entro trenta giorni dal voto
assembleare. Alluopo il Consiglio trasmette a tutti i Soci aventi il godimento di
tutti i diritti sociali apposita scheda sotto il controllo del Collegio dei Sindaci .
ART.
35
Il giorno di chiusura per la
votazione per referendum dovrà essere fissato non prima del venticinquesimo giorno dalla data del timbro
postale di spedizione dellultima scheda .
ART.
36
Entro il termine così fissato,
i soci faranno pervenire alla Segreteria Generale od ai recapiti stabiliti dal Collegio
dei Sindaci la scheda con il loro voto.
ART.
37
A maggior garanzia della votazione per referendum., i Sindaci hanno la più ampia
facoltà nello stabilire le modalità di compilazione della scheda, del relativo invio ai
Soci e dello scrutinio dei voti. I Sindaci, in queste operazioni di sorveglianza e di
scrutinio, possono farsi assistere da uno o più Soci ; in ogni caso deve essere
consentito a qualsiasi Socio, che si presenti spontaneamente, di presenziare alle
operazioni di scrutinio.
ART.
38
Il risultato delle votazioni
obbliga tutti i Soci.
ART.
39
Le Assemblee Generali, siano
esse Ordinarie che Straordinarie, sono di norma presiedute dal Presidente del Consiglio
Direttivo o da un Vice Presidente, ed in esse
funge da Segretario il Segretario Generale o il Vice Segretario Generale, ma
lAssemblea ha facoltà di scegliersi a Presidente
qualsiasi delegato intervenuto.
ART.
40
In prima convocazione
lAssemblea Generale potrà deliberare con lintervento di almeno la metà delle
delegazioni regionali che rappresentino almeno cinquanta per cento più uno dei Soci
Effettivi. Per la seconda convocazione sarà sufficiente di almeno un terzo delle
delegazioni regionali che rappresentino almeno il trenta per cento più uno dei Soci
Effettivi. Le deliberazioni saranno valide in ogni caso quando riportino il voto
favorevole delle maggioranza delle delegazioni regionali
presenti, che abbiano insieme anche la maggioranza dei Soci Effettivi rappresentati da
tutte le delegazioni intervenute.
ART.
41
Occorrendo, lAssemblea
nomina di volta in volta gli scrutatori per
le votazioni assembleari.
ART.
42
Le votazioni assembleari
avvengono con le modalità che lassemblea di volta in volta deciderà.
ART.
43
In ogni caso le delibere
sociali, siano esse prese in assemblea o per referendum, devono essere pubblicate
sullOrgano Ufficiale dellAssociazione. Tuttavia il Consiglio, in caso durgenza, ne può dare
anticipata comunicazione ai Soci mediante invio per posta di circolari ai singoli od eventualmente ai soli Comitati Regionali ed alle
Sezioni .
PROBIVIRI
ART.
44
Al fine di dirimere eventuali
gravi divergenze fra Soci o fra Sezioni, su
richiesta di un Socio o di una Sezione interessata può essere nominato dal Consiglio
Direttivo o dal Comitato Regionale Competente un Collegio di Probiviri composto da tre
membri, scelti tra i Soci che abbiano compiuto il quarantesimo anno di età e che siano
iscritti allA.R.I. da almeno dieci anni. Il più anziano dei membri è il Presidente
di diritto.
ART.
45
Il collegio dei Probiviri si
riunisce ed istruisce la vertenza con le modalità che riterrà più opportune. Il lodo
probivirale deve sempre essere ispirato ai
fini conciliativi ; esso è vincolativo per tutte le parti interessate ed
inappellabile . Il lodo, redatto in forma scritta, sarà depositato in originale presso la
Segreteria Generale nonché presso il Comitato Regionale competente, il quale ultimo
curerà la trasmissione di copia del lodo a tutti gli interessati nel più breve tempo possibile. Il lodo è segreto ;
potrà esserne però data pubblicazione dalla
Segreteria Generale su richiesta scritta di tutti gli
interessati.
ART.
46
Poiché la nomina dei probiviri
è eminentemente onorifica, i Soci che accettino la nomina stessa esplicano
lincarico gratuitamente anche per quanto riguarda le spese vive che dovessero
incontrare per lincarico stesso.
RAPPRESENTANZA
E FIRMA
ART.
47
Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta
lAssociazione ed a lui è devoluta la firma sociale. Firma libera, in assenza del Presidente, ha anche il Segretario Generale. Il
Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei
propri membri per la direzione amministrativa della gestione o per altri incarichi
tecnici, determinando i limiti della delega. Per
gli atti di ordinaria amministrazione, che non implichino alcuna responsabilità di fronte
a terzi, il Presidente, sotto la sua personale responsabilità, può delegare la firma a uno o più consiglieri e ad un Segretario
amministrativo. Lo stesso Presidente può delegare la firma al cassiere - liberamente o
congiuntamente alla sua - nei confronti di banche, presso le quali il Consiglio riterrà
di depositare i fondi sociali.
ART.
48
Nessuna obbligazione, di nessun genere, può essere assunta di fronte a
terzi che non sia stata debitamente e
previamente autorizzata dal Consiglio Direttivo, autorizzazione che dovrà risultare da
regolare delibera. In nessun caso il Consiglio Direttivo può autorizzare
lassunzione di alcuna obbligazione cambiaria.
ART.
49
I verbali di assemblea saranno
firmati dal Presidente e dal Segretario della assemblea
stessa e dagli eventuali scrutatori. I verbali di scrutinio per le votazioni ad referendum
saranno firmati dai Sindaci. I verbali del Consiglio Direttivo saranno firmati da chi
presiede il Consiglio e da chi funge da segretario.
SEZIONI
E COMITATI REGIONALI
ART.
50
Per provvedere al
raggruppamento dei Soci in sede periferica, possono essere costituite Sezioni A.R.I.
secondo quanto previsto dallArt. 52 del presente Statuto. Tutti i Soci devono
necessariamente far parte di una sezione della regione in cui essi hanno labituale
domicilio. I Soci della Sezione, oltre al versamento della quota sociale, comprensiva - ai termini dellArt. 5, ultimo comma -
della quota della Sezione stessa, possono volontariamente versare contributi straordinari
alla sezione di competenza. Le sezioni fanno capo al Comitato Regionale costituito nella
Regione in cui esse hanno sede; le sezioni, secondo le direttive impartite dai Comitati
Regionali, possono darsi un regolamento interno, che dovrà essere approvato dai Comitati
Regionali stessi.
ART.
51
I Comitati regionali sono
formati dai rappresenti delle sezioni della Regione ed hanno la più ampia autonomia
regolamentare. In particolare , essi provvedono, con propria deliberazione, a stabilire le
norme più opportune per la propria
costituzione interna e per il proprio funzionamento ; tali norme dovranno essere
sottoposte allapprovazione dellAssemblea generale di cui allArt.18 ed in
armonia con il presente Statuto.
ART.
52
I Comitati Regionali estendono
la propria competenza su tutto il territorio della Regione per quanto attiene alla
costituzione, funzionamento, attività, estinzione e scioglimento delle Sezioni; risolvono ogni tipo di divergenza tra
Soci e tra Sezioni e , secondo le direttive dellA.R.I., cooperano per il miglior
sviluppo dellassociazione e per il conseguimento degli scopi sociali. Per esercizio
di tali funzioni i Comitati Regionali si danno un proprio regolamento che, come le norme
di cui allArt.51, dovrà essere sottoposto allapprovazione dellassemblea
Generale di cui allArt.18 ed in armonia con il presente Statuto.
ART.
53
I Comitati Regionali provvedono
inoltre a nominare i propri delegati alla Assemblea Generale dellA.R.I.; tale nomina
deve essere immediatamente comunicata alla Segreteria Generale. Le delegazioni Regionali
intervengono alle assemblee dellA.R.I. in rappresentanza dei Soci Effettivi
appartenenti alle Sezioni sulle quali rispettivi Comitati Regionali hanno competenza, con
tanti voti quanti sono i Soci Effettivi in possesso di tutti i diritti sociali nelle
rispettive Regioni.
ART.
54
La costituzione dei Comitati
Regionali le norme per la loro costituzione interna ed il loro funzionamento di cui
allArt.51, i regolamenti di cui allArt.52, devono essere comunicati alla
Segreteria Generale dellA.R.I. . Eguale
comunicazione è dovuta per le nomine e le
eventuali variazioni alle cariche dei Comitati Regionali ed a quelle relative alle
Sezioni.
ART.
55
Le deliberazioni dei Comitati Regionali e delle
Sezioni non implicano in alcun caso responsabilità patrimoniale per la Sede centrale.
ART.
56
I Comitati Regionali e le
Sezioni possono avere un loro patrimonio .
ART.
57
LOrgano Ufficiale
dellA.R.I. è designato dal Consiglio Direttivo. A dirigere tale Organo il Consiglio
designa uno dei propri membri.
ART.
58
LOrgano Ufficiale deve
pubblicare nel più breve termine e con
precedenza su ogni altra pubblicazione -
oltre alle delibere assembleari e per referendum - i comunicati del Consiglio Direttivo e
quelli del Collegio Sindacali. Avranno valore di atti ufficiali dellassociazione
soltanto i comunicati contenuti nellOrgano Ufficiale.
ART.
59
Per le comunicazioni alla
stampa che, data la loro natura, non possono attendere unapposita deliberazione del
Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso nomina un Ufficio Stampa composto dal
Direttore dellorgano Ufficiale e due membri del Consiglio. I componenti lUfficio Stampa devono uniformarsi alle
direttive che in proposito saranno loro date dal Consiglio e dovranno assumere piena
responsabilità del loro operato.
DISPOSIZIONI
FINALI
ART.
60
In caso di scioglimento
dellassociazione, lattivo netto sarà devoluto per intero a scopi analoghi a
quelli dellassociazione stessa ed in conformità a questo riguardo sarà deliberato
dallassemblea, escluso in ogni caso ogni divisione di detto attivo tra i Soci.
ART.
61
Il presente Statuto, come i
regolamenti relativi, sono obbligatori per tutti i Soci dellA.R.I.
DISPOSIZIONI
TRANSITORIE
ART.
62
Coloro che erano considerati
godenti di tutti i diritti sociali allapprovazione del presente Statuto saranno
considerati Soci Effettivi anche se non in possesso di Licenza per lesercizio di
Stazione di radioamatore.
ART.
63
Qualora le Sezioni di una o
più Regioni non riuscissero a costituire un proprio Comitato Regionale o non
provvedessero a nominare i propri Delegati di cui allArt. 53 per le assemblee
Generali, ai fini del computo della maggioranza e dei voti nelle assemblee stesse, la loro
rappresentanza è delegata integralmente alla delegazione di quella regione il cui
capoluogo è geograficamente più vicino al capoluogo delle Ragione per la quale non è
stato costituito il Comitato o designata la relativa Delegazione Regionale.
ART.
64
Dopo lapprovazione del
presente Statuto e per almeno due anni consecutivi, allo scopo di permettere la formazione degli organi statutari previsti dagli Art. 51 e
segg. e di verificare la funzionalità, in luogo dellassemblea Generale dei Delegati
Regionali di cui allArt. 18 sarà convocata lassemblea Generale dei Delegati
delle sezioni. Le Delegazioni delle Sezioni saranno formate da due Rappresentanti per ogni
sezione e da un Rappresentante per ogni Gruppo che risultino costituiti allentrata
in vigore del presente Statuto. In tal caso in prima convocazione lAssemblea
Generale potrà deliberare con lintervento di almeno la metà delle Sezioni e Gruppi che rappresentino almeno il cinquanta per
cento più uno dei Soci Effettivi ; in
seconda convocazione sarà sufficiente lintervento di almeno un terzo delle Sezioni
e Gruppi che rappresentino almeno il trenta per cento più uno dei Soci Effettivi. Le
deliberazioni saranno valide in ogni caso quando riportino il voto favorevole della
maggioranza dei Delegati presenti, che abbiano insieme anche la maggioranza dei Soci
Effettivi rappresentati da tutte le delegazioni intervenute.